L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Sono organi dell'Istituto:
- a)il presidente;
- b)il consiglio di amministrazione;
- c)il comitato esecutivo;
- d)il collegio dei sindaci;
- e)il direttore generale".
Testo vigente dal 26 febbraio 1983
