L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi. Ai Fini della presente legge s'intendono depresse le zone nelle quali e' autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche', per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni ubicati in zone riconosciute depresse per disposizione di leggi statali o regionali. Per il finanziamento di impianti sportivi di base sara' destinata annualmente una quota di mezzi disponibili che nel suo ammontare non sia inferiore all'importo del versamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2".

Testo vigente dal 26 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-18;50~art5 · fonte su Normattiva