L'articolo 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - Il collegio sindacale dell'Istituto e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, designati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro; uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo; uno effettivo, dal Ministro delle finanze; uno effettivo, dalla Banca nazionale del lavoro; uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano. Il collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro. I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile".

Testo vigente dal 26 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-18;50~art8 · fonte su Normattiva