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La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 4, comma 2, e' determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire 10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art10 · fonte del testo