Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alle limitazioni discendenti dalle "servitù militari", non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria. Nel caso di tali terreni, infatti, il criterio automatico di determinazione dell'indennizzo adottato dalla norma, basato sul valore della rendita catastale, che prescinde dal riferimento al valore venale del bene, si rivela del tutto inadeguato o addirittura mancante, potendo portare a valori di rendita insignificanti ed irrisori o addirittura a zero, trattandosi appunto di beni in tutto o in parte privi di rendita dominicale e agraria. La fissazione del concreto criterio correttivo specifico rientra peraltro, nel potere discrezionale del legislatore, il quale può adoperare un qualsiasi metodo e criterio che tenga conto anche della natura edificatoria dei terreni. Sul piano generale degli oneri derivanti dalle "servitù militari", problemi come quelli in esame, specie per le nuove installazioni, potranno essere ridotti attraverso la localizzazione delle opere ed impianti militari coordinata con i piani di assetto territoriale della regione e, in ogni modo, in caso di revisione quinquennale e di conferma della imposizione che renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proprietà sul bene, o su parte di esso, è offerta al proprietario la possibilità di eludere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. - v. le sentenze n. 6/1996 e 179/1999. A.M.M.
Art. 7 Nuova regolamentazione delle servitu' militari · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art3 · fonte su Normattiva