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Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, e' corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attivita' di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verra' quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verra' riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art4 · fonte su Normattiva