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Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente: "2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1993 al 13 ottobre 2000
