Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 141/1996

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 15, comma 1, lett. e) l. 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lett. a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in quanto - posto, da un lato, che le leggi nn. 55 del 1990 e 16 del 1992 tutelano beni di primaria importanza, minacciati dall'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nelle amministrazioni locali, quali il buon andamento e la trasparenza delle strutture pubbliche, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi; e, dall'altro, che il diritto di elettorato passivo rientra fra quelli "inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost., le restrizioni dei quali sono ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità - la previsione della ineleggibilità (e della conseguente nullità dell'elezione) in seguito al mero rinvio a giudizio, sia pure per reati di particolare gravità (art. 15, comma 1, lett. a), è misura che comprime, in un aspetto essenziale, la possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, incidendo in tal modo sul meccanismo elettorale, elevando al rango di sanzione anticipata una decisione giurisdizionale (rinvio a giudizio) prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla indispensabile valutazione dibattimentale, e vulnerando così il valore costituzionale essenziale della corretta e libera concorrenza elettorale; ed in quanto l'art. 15 l. n. 55 del 1990 è inficiato dall'interna contraddizione, lesiva del principio di ragionevolezza, secondo cui quelle stesse situazioni che - se presenti al momento dell'elezione - determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilità di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto e non la decadenza (comma 4-bis), che consegue soltanto alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). - S. nn. 46/1969; 166/1972; 102/1975; 5/1978; 138/1985; 235/1988; 571/1989; 97/1991; 467/1991; 407/1992; 197/1993; 344/1993; 118/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

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  • Sentenza n. 197/1993

    Ha colpito questo articolo
    27 aprile 1993

    La previsione legislativa che, sotto il diverso 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio", sostanzialmente reintroduce la destituzione di diritto del pubblico dipendente penalmente condannato per taluni reati, confligge con l'esigenza - costantemente affermata in precedenti pronunce di incostituzionalità e recepita dalla L. n. 19 del 1990 - che la compatibilità tra infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego sia valutata, senza automatismo alcuno, graduando e adeguando la sanzione al caso concreto nella sede naturale del procedimento disciplinare, così come richiesto dal "principio di proporzione" che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza; ne' detta esigenza è superabile in presenza di finalità - pur di indubbio rilievo costituzionale - quali quelle perseguite dalla legislazione antimafia, nel cui filone si inserisce la previsione censurata. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 15, comma 4 'octies', L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 'quinquies', prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19. - Cfr. S. nn. 270/1986, 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 16/1991; sulle finalità della L. n. 16 del 1992 nel suo complesso, v. S. n. 407/1992.

    Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 1 Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

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  • Ordinanza n. 278/1999

    Questione infondata
    30 giugno 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies' l. 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), in quanto identica questione è stata dichiarata infondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 206 del 1999 e non sono stati prospettati argomenti nuovi o comunque tali da indurre alla modifica del precedente orientamento. - S. n. 206/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art1 · fonte su Normattiva