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Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di entrata in vigore della predetta legge. I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono riaperti per eguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-15;1497~art2 · fonte del testo