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Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' sostituito dal seguente: "Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse, e' considerato, a tutti gli effetti, di ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con la qualifica di organico che sara' determinata dal Ministero dell'interno, qualora essa non risulti dal provvedimento ministeriale di collocamento".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
