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Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e quella della presente legge.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
