Art. 10 — Attribuzioni dei direttori centrali
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I direttori centrali sono preposti alle Direzioni centrali di cui successivo articolo 39: esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione, amministrativa; propongono al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coadiuvano l'attivita' del dipendenti uffici, assicurandone la legalita', l'imparzialita' e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della direzione e dispongono, per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto, dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
