Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 20 — Promozione alla qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata
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La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe e di operatore tecnico di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
