Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 22 — Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici

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Gli impiegati del ruolo organico della carriera di cui alla tabella P svolgono, oltre alle mansioni previste dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, quelle di addetti ai lavori di manutenzione di automezzo e mansioni di custodia delle stazioni telefoniche nonche', a loro domanda, di pulizia dei locali ove sono ubicati gli impianti delle stazioni stesse. Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, e' corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di due ore di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti le due ore anzidette, nel limite massimo di trenta ore mensili.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 8 settembre 1974

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