Art. 22 — Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio)). Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, e' corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di due ore di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti le due ore anzidette, nel limite massimo di trenta ore mensili.
Testo in vigore dal 8 settembre 1974 al 16 dicembre 2010
