Art. 44 — Inquadramento nella carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione
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Gli impiegati del ruolo organico della carriera usecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella F dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono una qualifica con coefficiente di stipendio 284, o superiore e svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione e di commutazione telefonica, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione di cui alla tabella G dell'allegato I. L'inquadramento suddetto e' disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianita' di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza. Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capoturno di commutazione o di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella F dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 conservano ad personam anzidette qualifiche.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
