Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte.
tolto: L'assegno di operosita' previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, e' corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1 luglio 30 giugno. L'assegno di operosita' e' esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465. Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosita' di cui ai precedenti commi e' attribuito in relazione al periodo 1 gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla meta' di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;636~artunico · fonte del testo