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L'assegno di operosita' previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, e' corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1 luglio 30 giugno. L'assegno di operosita' e' esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465. Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosita' di cui ai precedenti commi e' attribuito in relazione al periodo 1 gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla meta' di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;636~artunico · fonte del testo