Il primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art13 · fonte su Normattiva