Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art12 · fonte su Normattiva