Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
