L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

Testo vigente dal 29 agosto 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-08-14;280~art3 · fonte su Normattiva