Art. 2 — Decorrenza dei benefici
La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovra' essere stabilita come in appresso: 1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 1; 1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.
Testo vigente dal 28 settembre 1981
