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Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento:"Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanita' militare". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;280~art4 · fonte su Normattiva