Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 22 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;29~art10 · fonte su Normattiva