Art. 10 — Effetti
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.
Testo vigente dal 22 febbraio 1990
