Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreche' sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Testo vigente dal 22 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;29~art3 · fonte su Normattiva