Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
  • b)adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
  • c)conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
  • d)regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 228/1991

    Questione infondata
    24 maggio 1991

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 531/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 531/1990

    Questione infondata
    3 dicembre 1990

    Il richiedere un'effettiva partecipazione al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi (art. 4 lett. a) l. 29/1990), nonché il conferimento da parte del concedente, di scorte vive o morte nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario (art. 4, lett. c), l. n. 29/1990) è coerente con la direttiva di sfavore per la mezzadria sottesa alla l. n. 203/1982, alla stregua della quale il limite derivante dagli artt. 41 e 44 Cost. alla conversione automatica in affitto deve collocarsi ad una soglia costituita da un contributo del concedente qualificato della funzione di innovazione che è carattere essenziale dell'attività d'imprese e pertanto superiore al semplice adempimento di obblighi contrattuali; ne' può sostenersi che il legislatore del 1990, con l'esigere tali condizioni abbia ecceduto i limiti della ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 2, 4 e 5) l. 14 febbraio 1990 n. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 44 Cost.) - S. n. 138/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-02-14;29~art4 · fonte su Normattiva