Art. 4 — Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa
Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
- b)adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
- c)conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
- d)regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
Testo vigente dal 22 febbraio 1990
