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L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e' sostituito dai seguenti: "Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria. Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente le denuncie all'autorita' giudiziaria".
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021
