Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La mancata previsione dell'avviso agli interessati circa l'inizio delle operazioni di analisi di prodotti deteriorabili per i quali non è possibile la revisione, non garantendo ad essi la possibilità di presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'unica analisi possibile, fa si' che l'utilizzabilità delle risultanze della stessa da parte del giudice in mancanza di tale avviso violi il loro diritto di difesa nel procedimento penale. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - Nello stesso senso, sent. nn. 248/1983, 469/1988; - Sulle garanzie difensive da assicurarsi riguardo alle operazioni di "revisione delle analisi": S. nn. 149/1969, 15/1986, O. n. 461/1988; - Riguardo a prelievo e campionatura: S. nn. 248/1983, 469/1988, 330/1990.
Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Perché il precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, possa ritenersi osservato nel processo penale, (cfr. tra le altre, la sent. n. 149 del 1969, nonché le modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 cod. proc. pen.) la legge deve garantire il diritto di difesa a partire dal momento in cui l'indizio di reato "si soggettivizza nei confronti di una determinata persona". Quando l'analisi del prodotto alimentare prevista dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) ne accerta la irregolarità, sorge (cfr. sent. n. 149 del 1969) un indizio di reato, che peraltro, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, può soggettivizzarsi non soltanto verso l'esercente presso cui è avvenuto il prelievo dei campioni esaminati, e, in caso di merci "in confezioni originali", verso il produttore - come l'art. 1, terzo comma, riconosce - ma anche nei confronti di altre persone.
Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Nel sistema normativo delle indagini per la repressione delle frodi alimentari, la fase di revisione dell'analisi, in caso di esito sfavorevole di questa - nonostante che abbia luogo quando un indizio di reità è già sorto e, per di più, quando l'autorità giudiziaria è già stata investita dalla denuncia - si svolge senza gli interventi difensivi che gli artt. 390, 304, bis, ter e quater, del codice di procedura penale predispongono per gli atti peritali assunti nella fase istruttoria, formale o sommaria, del processo. Pertanto le disposizioni di legge relative, che escludono tali garanzie (art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) vanno dichiarate parzialmente illegittime.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui prevede il pagamento di una somma per lo svolgimento di controanalisi dei campioni ovvero della revisione prevista ex art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 283 del 1962, per difetto di motivazione sulla rilevanza, avendo, il giudice a quo , omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo . > >- Ordinanze citate n. 472/2005, n. 426/1988 e n. 192/1988.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 515 c.p.
Il procedimento di prelievo e di prima analisi previsto dall'art. 1, L. n. 283 del 1962 si differenzia dalla disciplina di cui all'art. 15, settimo comma, L.n. 319 del 1976, mancando in esso il presupposto necessario perché possa venire in discussione il diritto di difesa del titolare dell'esercizio: legittimamente, è perciò esclusa l'applicabilità delle garanzie stabilite dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod.proc.pen. prevista invece nella successiva procedura della revisione delle analisi stesse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dell'esercizio affinche'questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi"). - v. S.n. 248/1983; cfr. S.n. 15/1986, 149/1969.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 466 c.p.p. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omessa esposizione dei termini e motivi della questione stessa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 30 aprile 1962, n. 283, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede la non partecipazione delle parti o di un loro rappresentante alle analisi di laboratorio". - cfr. O.nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514/1987.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Va dichiarata manifestamente inammissibile - in quanto la norma denunciata non potrebbe comunque ricevere applicazione nel giudizio a quo - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., con- cernente l'art. 1, commi quarto e quinto, l. 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui, allorche` si proceda ad analisi di pro- dotti ittici, non rende possibile la revisione delle analisi, se non previo congelamento dei prodotti stessi. - cfr. O. nn. 423, 407, 405/1987.
Art. 24 cost. · Art. 515 c.p. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` - per difetto di rilevanza nel giudizio a quo - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, L. 30 aprile 1962, n. 283, denunziato in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 Cost., nelle parti in cui, nel caso di violazioni in materia di produzione e commercio alimentare, subordina o preclude l'esercizio dell'azione penale alla revisione delle analisi. Le censure, infatti, basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, sono state prospettate essendo il giudice rimettente gia` informato delle indagini in corso. - cfr. O. n. 363/1987.
Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 109 cost. · Art. 112 cost.
Le censure di incostituzionalita` di una norma di legge, basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, perdono ogni rilevanza nel caso in cui il giudice a quo risulti gia` informato delle indagini in corso. (Manifesta inammisibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 109 e 112 Cost. - dell'art.1,comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 in quanto non fa obbligo al capo di laboratorio di denunciare immediatamente all'autorita` giudiziaria competente i prodotti risultati all'analisi non corrispondenti ai requisiti fissati dalla legge e dell'art. 1, comma quinto, della legge 30 aprile 1962, n. 283 nella parte in cui consente al medico o al veterinario provinciale di omettere ogni denuncia quando l'analisi di revisione non confermi quella di prima istanza e di ritardare comunque la denuncia ad analisi di revisione effettuata).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 109 cost. · Art. 112 cost.
Vedi: sent. n. 149 del 1969
Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, proposta in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto già decisa con la sent. n. 149 del 27 novembre 1969.
Art. 97 cost. · Art. 98 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
V. sent. n. 149/1969.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
Poiché l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono stati dichiarati illegittimi, con la sentenza n. 149 del 1969, nelle parti in cui, in entrambi, per la revisione delle analisi compiute per la repressione delle frodi alimentari, veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, vanno dichiarate manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Vittoria (ord. 24 gennaio 1970, n. 100 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 89 dell'8 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 42 della legge del 1967, e dal Pretore di Agrigento (ord. 15 gennaio 1970, n. 108 e n. 109 del reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo (ord. 29 gennaio 1970, n. 111 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 102 del 22 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 1 della legge del 1962.
Art. 24 cost. · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
Va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 5 novembre 1969 (n. 60 reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 76 del 25 marzo 1970) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. La dichiarazione di manifesta infondatezza deve investire non solo l'art. 1 - già dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 149 del 1969 - ma anche l'art. 3 della legge n. 283 del 1962, il quale, benché non formalmente esaminato nel precedente giudizio, limitandosi ad indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, si riferisce ad una fase del procedimento di controllo contro le frodi alimentari anteriore al sorgere di indizi di reità, ed in relazione alla quale, con la sentenza n.149 del 1969 fu perciò già riconosciuta la non fondatezza della questione.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 3 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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6 versioni dal 1962
urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art1 · fonte su Normattiva