Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 434/1990

    Ha colpito questo articolo
    10 ottobre 1990

    La mancata previsione dell'avviso agli interessati circa l'inizio delle operazioni di analisi di prodotti deteriorabili per i quali non è possibile la revisione, non garantendo ad essi la possibilità di presenziare, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'unica analisi possibile, fa si' che l'utilizzabilità delle risultanze della stessa da parte del giudice in mancanza di tale avviso violi il loro diritto di difesa nel procedimento penale. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - Nello stesso senso, sent. nn. 248/1983, 469/1988; - Sulle garanzie difensive da assicurarsi riguardo alle operazioni di "revisione delle analisi": S. nn. 149/1969, 15/1986, O. n. 461/1988; - Riguardo a prelievo e campionatura: S. nn. 248/1983, 469/1988, 330/1990.

    Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

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  • Sentenza n. 179/1971

    Ha colpito questo articolo
    17 novembre 1971

    Perché il precetto enunciato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, possa ritenersi osservato nel processo penale, (cfr. tra le altre, la sent. n. 149 del 1969, nonché le modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'art. 78 cod. proc. pen.) la legge deve garantire il diritto di difesa a partire dal momento in cui l'indizio di reato "si soggettivizza nei confronti di una determinata persona". Quando l'analisi del prodotto alimentare prevista dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) ne accerta la irregolarità, sorge (cfr. sent. n. 149 del 1969) un indizio di reato, che peraltro, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, può soggettivizzarsi non soltanto verso l'esercente presso cui è avvenuto il prelievo dei campioni esaminati, e, in caso di merci "in confezioni originali", verso il produttore - come l'art. 1, terzo comma, riconosce - ma anche nei confronti di altre persone.

    Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

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  • Sentenza n. 149/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1969

    Nel sistema normativo delle indagini per la repressione delle frodi alimentari, la fase di revisione dell'analisi, in caso di esito sfavorevole di questa - nonostante che abbia luogo quando un indizio di reità è già sorto e, per di più, quando l'autorità giudiziaria è già stata investita dalla denuncia - si svolge senza gli interventi difensivi che gli artt. 390, 304, bis, ter e quater, del codice di procedura penale predispongono per gli atti peritali assunti nella fase istruttoria, formale o sommaria, del processo. Pertanto le disposizioni di legge relative, che escludono tali garanzie (art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) vanno dichiarate parzialmente illegittime.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 42 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art1 · fonte su Normattiva