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Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente: "Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita', anche la chiusura, definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento".
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021
