Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
Testo vigente dal 11 aprile 1963
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
Testo vigente dal 11 aprile 1963
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 comma terzo, e 8 legge 13 novembre 1960 n. 1407, sollevata dal pretore di Lecce, con ord. 29 dicembre 1977, in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI…
Art. 3 cost. · Art. 5 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 13 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art10 · fonte su Normattiva