L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".

Testo vigente dal 11 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art8 · fonte su Normattiva