Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".
Testo vigente dal 11 aprile 1963
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".
Testo vigente dal 11 aprile 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art9 · fonte su Normattiva