Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:

  • 1)assistenti;
  • 2)aggiunti di cancelleria;
  • 3)subalterni".

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;834~art1 · fonte su Normattiva