Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' sostituito dal seguente: "Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
- 1)assistenti;
- 2)aggiunti di cancelleria;
- 3)subalterni".
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
