Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' sostituito dai seguenti: "Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;834~art2 · fonte su Normattiva