Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonche' quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge. All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;834~art8 · fonte su Normattiva