Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1965, n. 1103, e' sostituito dal seguente: "Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanita', su proposta della Federazione nazionale, puo' disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o piu' province finitime designandone la sede".

Testo vigente dal 9 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-31;25~art5 · fonte su Normattiva