L'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attivita' collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonche' della risonanza nucleare magnetica, aventi finalita' diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare:

  • a)i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalita' tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalita' diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facolta' dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;
  • b)il tecnico sanitario di radiologia medica e' tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attivita' radiologica e' complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;
  • c)i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti".

Testo vigente dal 9 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-31;25~art4 · fonte su Normattiva