L'articolo 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge e' soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale. Il magistrato puo' ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attivita' sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale".

Testo vigente dal 9 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-31;25~art7 · fonte su Normattiva