Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificato dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1966, n. 506, sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare. La relazione generale e il piano di ciascuna regione sono depositati presso il competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dove potranno prenderne visione i Comuni e gli enti interessati. Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai sensi del comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-09;734~art1 · fonte del testo