Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare".
Testo vigente dal 24 giugno 1971
