Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facolta' di riscatto delle annualita' di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal predetto articolo 18. La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art10 · fonte su Normattiva