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Agli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo di iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, e' data facolta' di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, mediante versamento di contributi volontari annui. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente comma, gli interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'autorizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'importo dei contributi volontari di cui al primo comma sara' stabilito ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura pari al contributo individuale degli iscritti obbligatoriamente alla Cassa, maggiorata del contributo stesso moltiplicato per il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatesi nel biennio precedente. I contributi saranno versati nei termini e con le modalita' previste per i contributi individuali obbligatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di un anno per la presentazione della domanda decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al terzo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 29 gennaio 1981
