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Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa: lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972; lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973; lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974; lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art10 · fonte su Normattiva