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Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa: lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972; lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973; lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974; lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015
