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All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 24 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;464~art11 · fonte del testo