All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario»;
  • b)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».

Testo vigente dal 21 febbraio 2005

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:2005-02-11;15~art1 · fonte su Normattiva