All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 e' anteposto il seguente: «01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;
- b)al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;
- c)al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;
- d)al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»;
- e)al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita»;
- f)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;
- g)al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;
- h)il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».
Testo vigente dal 21 febbraio 2005
