All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo:
- 1)dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;
- 2)le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita»;
- b)al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumita»;
- c)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3».
Testo vigente dal 21 febbraio 2005
