All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»;
- b)al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
- c)al comma 5:
- 1)dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto»;
- d)dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni».
Testo vigente dal 21 febbraio 2005
