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In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, (( ed alle cooperative di giornalisti)) si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1996 al 7 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-11-15;466~art2 · fonte su Normattiva