A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto ((...)) dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' raddoppiato. 2 All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223
2Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Testo vigente dal 7 gennaio 2011
